Statuto
ART. 1 – Denominazione- sede – finalità
E' costituita, ai sensi dell’art. 12 e ss. c.c., una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS, ai sensi dell’art. 10 del D. L.vo n. 460 del 4.14.97), denominata "FONDAZIONE GIFFONI".
La Fondazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Salerno.
La Fondazione ha sede legale e operativa in Comune di Giffoni Valle Piana (SA), Via Falcone e Borsellino, presso l'"Antica Ramiera".
Sarà possibile istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.
La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto alcuna forma; persegue finalità culturali, con lo scopo di porre in essere attività di promozione culturale, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, sport, istruzione e ricerca scientifica, in una prima fase particolarmente in materia di cinema, fotografia, immagine in movimento su qualsiasi supporto e si propone di:
a) Organizzare e gestire “ la cineteca regionale - Centro cinematografico - audiovisivo regionale “istituita con legge della Regione Campania n° 31 del 27-05-1982;
b) riunire e conservare la più vasta documentazione possibile relativa alla storia e allo sviluppo dell’arte cinematografica; verranno conservati film positivi e negativi di qualsiasi formato, fotografie, sceneggiature, bozzetti, disegni, libri, riviste, giornali, manoscritti, partiture musicali, materiale di pubblicità, apparecchi cinematografici, costumi e in generale tutto ciò che presenti un interesse per la documentazione della storia del cinema con particolare riferimento a tutta la produzione dedicata al mondo giovanile e alla Campania;
c) organizzare e gestire eventi culturali, spettacolari e sportivi in sintonia con la propria attività:
d) organizzare proiezioni cinematografiche, direttamente o per tramite di altre organizzazioni, per diffondere la cultura cinematografica e la conoscenza della storia del cinema;
e) ricevere in deposito, anche temporaneo, materiali di proprietà di terzi che si riferiscano a quanto indicato al punto a), curandone la conservazione e l’utilizzo e promuovendone lo studio a scopi scientifici e culturali;
f) intraprendere ricerche ed effettuare acquisti, scambi, prestiti e quant’altro risulti utile e necessario per la valorizzazione e l’incremento del patrimonio della Fondazione;
g) svolgere attività informative, di studio, didattiche, multimediali in Italia e all’ Estero, sempre a fini scientifico-culturali, per mezzo di mostre, corsi di storia del cinema e della fotografia, convegni, conferenze, pubblicazioni, proiezioni;
h) istituire, organizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento per ragazzi, giovani e adulti;
i) istituire, organizzare e gestire attività di programmazione e progettazione nel processo di acquisizione delle risorse destinate dall’Unione Europea, dal Governo Nazionale, dalla Regione Campania o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, a sostegno di programmi e iniziative coerenti con gli scopi fondativi;
j) svolgere attività di promozione del cinema attraverso l’acquisto, la cessione e la distribuzione di opere cinematografiche e/o video anche in collaborazione con Enti che abbiano finalità similari;
k) realizzare e incentivare la pubblicazione di opere editoriali;
l) organizzare e gestire rassegne, mostre, concerti, cinema, teatri, arene, parchi gioco, biblioteche, luoghi di spettacolo, banche dati e network informativi;
m) gestire punti di ristoro e altre attività strumentali per assicurare al meglio le finalità della fondazione medesima;
n) intraprendere qualsiasi operazione che risulti utile o necessaria per raggiungere le predette finalità attivando anche partecipazioni e finanziamenti da enti pubblici e privati, mediante accordi o convenzioni, sulla base degli indirizzi che in proposito saranno forniti dagli organi della stessa;
o) sottoscrivere accordi di partecipazione e partenariato con organizzazioni sociali, culturali e umanitari, università italiane e straniere, organismi pubblici statali e regionali, ONG, Festival e rassegne italiane ed estere, cineteche e musei del cinema pubblici e privati;
p) La Fondazione potrà inoltre intraprendere qualsiasi operazione che risulti utile o necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, e perciò qualsiasi attività, anche non elencate, purché non prevalente rispetto alle finalità della Fondazione.
q) La Fondazione potrà altresì attivare partecipazioni e finanziamenti da enti pubblici e privati, mediante accordi o convenzioni, sulla base degli indirizzi che in proposito saranno stabiliti dagli organi competenti.
r) Attraverso la propria missione, la Fondazione persegue anche fini di solidarietà e si propone di svolgere attività di pubblica utilità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.
A tal fine, la Fondazione:
I. promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
II. collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
III. promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, anche relativamente a specifiche aree geografiche o particolari settori d'intervento;
IV. promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento, favorendo in particolare la promozione del bene comune;
V. promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso specifiche iniziative;
VI. assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
ART. 2 – Durata
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
ART. 3 - Vigilanza
L’attività della fondazione è sottoposta al disposto dell’art. 25 del Codice Civile.
ART. 4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
§ dal fondo di dotazione assegnato dalla Regione Campania ai sensi della L. R. n. 31/82, giusta delib. G.R. n. 8875 del 30.12.99 e delib. G.R. n.6829 del 13.12.01;
§ dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai sostenitori e dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
§ dei beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisitati secondo le norme del presente statuto;
§ dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
§ dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
§ da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.
ART. 5 - Fondo di gestione
Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
· dal contributo regionale di cui all’art. 4;
· dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
· da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
· da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
· dai contributi e dalle quote associative dei fondatori, dei sostenitori e degli aderenti;
· dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
· dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.
ART. 6 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione dell’organo di revisione.
Gli organi della fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. La mancata copertura, anche di una sola annualità dei costi dei servizi erogati comporterà la conseguenza del recesso del Comune.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 7 - Fondatori
Sono fondatori il Comune di Giffoni Valle Piana e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.
ART. 8 - Sostenitori
Possono divenire sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio stesso ai sensi del presente statuto.
ART.9 - Aderenti
Possono ottenere la qualifica di “aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o altra utilità, annuali, pluriennali o una tantum, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita da apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
ART. 10 - Diritti dei sostenitori e degli aderenti
I sostenitori e gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell’ente.
I sostenitori e gli aderenti compongono inoltre l’assemblea di cui al successivo art. 21.
Art. 11 - Indirizzi
Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soci fondatori forniranno agli organi della fondazione gli indirizzi e gli obiettivi che nel corso dell’anno gli organi dovranno perseguire per l’attuazione delle finalità generali della fondazione.
ART. 12 - Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l’esclusione di sostenitori e di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
· morosità;
· inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
· condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
· comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
· estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
· apertura di procedure di liquidazione;
· fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
I fondatori, sostenitori e aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice civile: In tal caso i componenti del Consiglio di amministrazione designati dal fondatore recedente cessano immediatamente di farne parte.
Il Comune potrà recedere automaticamente nel caso previsto dal precedente art.6 (mancata copertura del costo dei servizi)
ART. 13 - Organi della fondazione
Sono organi della Fondazione
· il Consiglio di Amministrazione;
· il Presidente;
· il Vice Presidente;
· il Managing Director;
· il Segretario generale;
· l’Assemblea degli aderenti;
· Organo di revisione contabile.
ART. 14 - Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri composto come segue:
· il Presidente nominato dal Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana;
· il Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Giffoni Experience;
· due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana;
· un consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Giffoni Experience.
Il Presidente rimane in carica cinque anni e così pure i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali restano in carica indipendentemente dalla durata degli enti e degli organismi da cui i medesimi sono stati nominati.
I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità ai precedenti commi. I sostituti cessano dall’ufficio insieme con l’intero collegio.
Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finchè non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.
In particolare provvede, tra l’altro, a:
· stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti possano divenire fondatori e aderenti;
· determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
· approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
· deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all’organizzazione ed al funzionamento della fondazione;
· deliberare l’accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse all’organo di revisione almeno 15 (quindici) giorni prima di quelli previsti per la deliberazione;
· stabilire il compenso ai revisori e l’eventuale indennità o gettone agli amministratori;
· deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
· nominare il Managing Director e il Segretario Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
· designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
· approvare il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio e provvedere all’assegnazione delle borse stesse;
· stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l’attuazione dei programmi di attività annuali;
· approvare le modifiche al presente statuto;
· deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.
Art. 15 - Incompatibilità
1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.
c) Siano dipendenti del Comune o dell’Ente Autonomo Giffoni Experience
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.
3. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione;
ART. 16 - Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con posta certificata con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’ente, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
Il Consiglio si riunisce inoltre secondo le norme stabilite dal Regolamento interno se approvato. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
ART. 17 - Presidente
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e sovrintende a tutte le attività degli organi della Fondazione.
ART. 18 - Vice Presidente
Il Vice Presidente svolge le medesime funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Svolge altresì i compiti ad esso delegati dal Presidente.
ART. 19 - Managing Director
Il Managing Director è il responsabile operativo dell’attività della Fondazione e del raggiungimento degli scopi sociali. Egli è nominato dal Consiglio d’Amministrazione nei confronti del quale è direttamente responsabile. All’atto della nomina il Consiglio stabilisce anche la retribuzione del Managing Director.
Il Managing Director è inoltre il responsabile artistico ed organizzativo; sovrintende, dirige e coordina gli uffici artistici ed organizzativi controllandone le attività, sovrintende al lavoro dei collaboratori e specialisti chiamati a partecipare all’attività della fondazione.
Il Managing Director presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, che lo approva, il programma generale delle attività della fondazione, con il relativo budget di spesa, nel quale devono essere previste tutte le voci di spesa impiegate per i vari i settori di attività.
Il Managing Director svolge la propria attività, in campo nazionale ed internazionale, in piena autonomia, nel rispetto della competenze del Consiglio di Amministrazione.
Egli partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
ART. 20 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la natura e durata dell’incarico.
In particolare, il Segretario Generale, nell’ambito delle direttive degli organi della fondazione:
- provvede ad affiancare gli organi della Fondazione e in particolare il Managing Director nella organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
- Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne dirige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
ART. 21 - Assemblea dei sostenitori e degli aderenti
L’assemblea dei sostenitori e degli aderenti si riunisce almeno una volta all’anno.
I soci vi partecipano con un voto indipendente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.
Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
I pareri, le proposte e le altre deliberazioni dell’Assemblea sono oggetto di valutazione obbligatoria ma non vincolante.
L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.
La sua convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti.
ART. 22 - Organo di revisione contabile
Il controllo contabile sulla gestione della fondazione è esercitato da un revisore dei conti scelto dall’albo dei revisori contabili. La sua nomina è effettuata dai soci fondatori all’atto della costituzione della fondazione; successivamente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
L’organo dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
L’organo di revisione provvede:
· al riscontro della gestione finanziaria;
· all’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili; inoltre:
· esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
· assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 23 - Compensi degli incarichi
I compensi spettanti a coloro che ricoprono cariche nell’ambito della Fondazione saranno determinati con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.
ART. 24 - Modifiche statutarie e scioglimento
Le modifiche dello Statuto così come le deliberazioni di scioglimento o estinzione della Fondazione, insieme a quelle relative alla destinazione del patrimonio devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, convocato in apposita riunione dal Presidente.
ART. 25 - Liquidazione
In caso di liquidazione ed estinzione della fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell’ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.
ART. 26 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
ART. 27 - Foro competente
Per tutte le controversie relative al rapporto tra organi, all’interpretazione dello Statuto e comunque a tutte le vicende della Fondazione competente è il Tribunale di Salerno.