Regolamento
Regolamento
FONDAZIONE GIFFONI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DELL’ ANTICA RAMIERA - SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE GIFFONI
Approvato dal CdA nella seduta del 05/06/2019
REGOLAMENTO
ART. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, richiamate le disposizioni normative vigenti, in particolare le disposizioni di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241, in quanto richiamabili ed applicabili, nonché i principi generali sanciti dallo Statuto della Fondazione Giffoni, vigente, disciplina la concessione in uso di parte dei locali, sede operativa della Fondazione Giffoni, ad Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Gruppi organizzati e Privati.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono tutte le area facenti parte del complesso denominato “Antica Ramiera”
3. I locali dovranno essere utilizzati, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all’assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
5. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme generali di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S., laddove applicabili.
ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali
1. Possono richiedere l’uso dei locali di cui all’art. 1 i seguenti soggetti:
a) Istituzioni Pubbliche: Comuni, Comunità Montana, Ente Parco, Provincia, Regione.
b) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale ed altre Associazioni;
c) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 e s.m.i..
d) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell’art. 3 della L. 11.08.91, n. 266 e s.m.i.).
e) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91e s.m.i.).
f) Comitati di partecipazione.
g) Organizzazioni Sindacali.
h) Organizzazioni Professionali agricole e della Cooperazione.
i) Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse.
j) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
k) Gruppo volontari Protezione civile.
l) Privati.
m) Attività commerciali in genere.
2. Rimane salva la facoltà della Fondazione di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali autorizzazioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per la Fondazione, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.
ART. 3 - Esclusioni
1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro.
2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali e, comunque, non coerenti con le finalità della Fondazione Giffoni.
ART. 4 - Tipi di concessione
1. Per l’utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di 2 tipi di concessione:
· concessione a titolo gratuito dei locali, con pagamento del contributo per le pulizie dei locali concessi e sanificazione dei servizi igienici e per il servizio di guardiania nei casi in cui il richiedente appartiene alla categoria:
a) Istituzioni Pubbliche: Comuni, Comunità Montana, Ente Parco, Provincia, Regione.
b) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
c) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 e s.m.i..
d) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell’art. 3 della L. 11.08.91, n. 266 e s.m.i.).
e) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91e s.m.i.).
f) Comitati di partecipazione.
g) Organizzazioni Sindacali.
h) Organizzazioni Professionali agricole e della Cooperazione.
i) Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse.
j) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
k) Gruppo volontari Protezione civile.
Si precisa, comunque, che il pagamento del contributo per le pulizie dei locali e sanificazione dei servizi igienici, nonché per il servizio di guardiania sarà fatturato direttamente dalla Fondazione al richiedente solo se sarà demandato alla Fondazione l’esecuzione dei servizi stessi. Diversamente, se il servizio sarà garantito direttamente dal richiedente, previo accordo per iscritto con la Fondazione, indicando i soggetti preposti alla erogazione dei servizi stessi, allora il richiedente liquiderà direttamente i soggetti che dovranno eseguire il servizio di pulizia e di guardiania.
· concessione a titolo oneroso dei locali e pagamento del contributo per le pulizie dei locali concessi e sanificazione dei servizi igienici e per il servizio di guardiania, nei casi in cui il richiedente appartengono alla categoria:
a) Privati
b) Attività commerciali in genere.
Si precisa, comunque, che il pagamento del contributo per le pulizie dei locali e sanificazione dei servizi igienici, nonché per il servizio di guardiania sarà fatturato direttamente dalla Fondazione al richiedente solo se sarà demandato alla Fondazione l’esecuzione dei servizi stessi. Diversamente, se il servizio sarà garantito direttamente dal richiedente, previo accordo per iscritto con la Fondazione, indicando i soggetti preposti alla erogazione sei servizi stessi, allora il richiedente liquiderà direttamente i soggetti che dovranno eseguire il servizio di pulizia e di guardiania.
2. L’importo dovuto dovrà essere versato a seguito dell’ emissione di regolare fattura
ART. 5 - Modalità di concessione dei locali
1. I locali di cui all’art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da presentare alla segreteria della Fondazione Giffoni;
2. I locali sono concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario redatto e disponibile presso la segreteria della Fondazione Giffoni, tenendo conto delle primarie esigenze della Fondazione stessa.
3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, o assicurato dalla presenza di un addetto alla vigilanza che sarà indicato dalla Fondazione Giffoni.
ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l’utilizzo dei locali
1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte.
2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali, dell’inosservanza di dette norme.
3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente alla Fondazione Giffoni.
4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell’utilizzo, fasto salvo la pulizia degli stessi che sarà svolta a cura della Fondazione Giffoni; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente alla Fondazione Giffoni, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati.
5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione alla Fondazione Giffoni, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell’inadempiente dal godimento futuro dei locali.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento, di illuminazione e gli impianti audio e video.
7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi (qualora consegnate), con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
8. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
9. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.
ART. 7 - Modalità della richiesta
1. L’istanza per l’utilizzo dei locali di cui all’art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata alla Fondazione Giffoni, a mezzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell’utilizzatore.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, la Fondazione Giffoni provvederà al rilascio della concessione indicando:
a. le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
b. la tariffa d'utilizzo stabilita sulla base del presente Regolamento.
3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire alla Fondazione Giffoni con un ragionevole anticipo rispetto alla data dell’evento, in modo da garantirne la giusta organizzazione.
4. A fronte delle istanze presentate, la Fondazione Giffoni provvederà al rilascio della autorizzazione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro un ragionevole tempo.
5. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento che sarà reso pubblico sull’Albo online della Fondazione Giffoni.
TARIFFE UTILIZZO LOCALI
· Concessione a titolo oneroso, in uso giornaliero (intera giornata) di tutta la struttura € 600,00 + iva
· Concessione a titolo oneroso delle sale 1-3-4 € 300,00 + iva
· Servizi complementari obbligatori per ogni concessione (se gestiti direttamente dalla Fondazione)
1) Pulizia e sanificazione dei locali nel caso di concessione dell’ intera struttura € 200,00 + iva
2) Pulizia e sanificazione dei locali nel caso di concessione delle sale 1-3-4 € 100,00 + iva
3) Servizio di guardiania giornaliero 50 € + IVA.
Il pagamento della tariffa relativa al servizio di pulizia e di sanificazione dei servizi igienici delle aree utilizzate, potrà essere effettuato direttamente dal concessionario all’azienda che lo effettuerà.
Giffoni Valle Piana, 10/05/2019
Il Presidente |
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Antonio Giuliano |
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